Camera, ratifica su sequestro e confisca dei beni: accordo tra Italia e Repubblica di San Marino

Ultimo passaggio parlamentare dopo l'ok del Senato

A cura di Redazione
04 marzo 2024 19:29
Camera, ratifica su sequestro e confisca dei beni: accordo tra Italia e Repubblica di San Marino - Votazione alla camera (repertorio)
Votazione alla camera (repertorio)
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Il disegno di legge per la Ratifica dell’Accordo tra il Governo e la Repubblica di San Marino che prevede il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca dei beni, nonché la loro destinazione, siglato a Roma il 26 maggio 2021, viene approvato nell’Aula della Camera con 211 voti a favore.

Tra le varie misure che contiene, il provvedimento disciplina la conservazione, la destinazione e il riparto dei beni sottoposti a sequestro, prevedendo che la parte ‘richiesta’ mantenga il possesso e la custodia di tali beni “impedendone la dispersione e assicurandone per quanto possibile la fruttuosità, fino alla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca della parte richiedente”.

In particolare, si dispone che, “salvo diversa pattuizione tra le parti, le somme di denaro ottenute dall’esecuzione dei provvedimenti di confisca e dalla vendita dei beni, nel caso in cui l’alienazione risulti conveniente, sono destinate, al netto delle spese, alla ‘parte richiesta’, nella misura del 100% in caso di importi inferiori o pari a 10.000 euro. Se gli importi superano i 10.000 euro, le somme verranno ripartite “al 50% a ciascuna delle parti (richiedente e richiesta)”.

Se non risulti conveniente venderli, i beni saranno trasferiti alla ‘parte richiedente’, che può rifiutare il trasferimento senza che l’altra parte debba pagare oneri e spese. Nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni precedenti, i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente per scopi sociali, sulla base di apposito accordo tra le parti. Nell’ipotesi di beni demaniali o indisponibili si prevede il diritto della ‘parte richiesta’ di rifiutarne la consegna o nel caso che i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca rientrino nel proprio patrimonio demaniale, di ottenere la restituzione di tali beni senza dover corrispondere alcunché alla ‘parte richiedente’.

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