Rimini, nomina negata: Vigile del fuoco “troppo zelante e pignolo” ricorre al Tar che gli dà ragione

Valutazioni del comando respinte da giudice

A cura di Redazione
10 febbraio 2024 11:14
Rimini, nomina negata: Vigile del fuoco “troppo zelante e pignolo” ricorre al Tar che gli dà ragione - Archivio
Archivio
Condividi

Rappresentante sindacale e per questo non adatto a ricoprire il ruolo di capo turno. Con questa motivazione, assieme alla natura confidenziale dell’incarico e a una valutazione di idoneità, il 16 marzo scorso il Comando dei Vigili del fuoco di Rimini non ha accolto la domanda di nomina a capo turno, non confermandolo nemmeno nel ruolo di vice, di Alessandro De Cato Zangoli. Che ha però fatto ricorso, con successo, al Tar. Come riporta la Dire, il Tribunale ha infatti annullato il provvedimento e contestualmente la conseguente graduatoria, la “valutazione discrezionale” concernente la diligenza in servizio di Zangoli e la valutazione espressa il 20 gennaio 2023 dal precedente capo turno Antonio Pazzagli. Alla base del ricorso Zangoli aveva posto l'”eclatante arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza delle valutazioni discrezionali poste a fondamento del provvedimento”. Puntando il dito nello specifico contro il giudizio espresso dal comandante, “del tutto inadeguato, frutto unicamente di valutazioni soggettive e approssimative”. Per una mancata nomina e conferma “del tutto immotivata”. Per il Comando, invece, pesa la natura fiduciaria degli incarichi in esame, mentre non sussiste alcun diritto acquisito al mantenimento dell’incarico ricoperto per il quale il ricorrente non avrebbe per altro presentato domanda.

Domanda bocciata, motivazioni dal “contenuto discriminatorio”

Il sindacato autonomo Conapo, di cui Zangoli è rappresentante, si è costituito in giudizio dolendosi del “contenuto discriminatorio” delle considerazioni effettuate dal comandante provinciale il 21 giugno 2023 sulla inopportunità del conferimento dell’incarico a rappresentante sindacale. Al termine dell’udienza pubblica del 10 gennaio scorso i giudici accolgono il ricorso. In primo luogo, argomenta la sentenza, l’atto con cui si assegnano 13 punti su 50 a Zangoli “non contiene alcuna valutazione circa la presunta incompatibilità o inopportunità discendente dall’incarico di rappresentante sindacale, essendo tali considerazioni unicamente contenute nella relazione del comandante provinciale” successivamente. E “la motivazione del provvedimento non può certo essere emendata o integrata da una successiva motivazione postuma”. Dunque l’atto non è per il Tar motivato da ragioni di carattere sindacale o comunque riconducibile agli interessi tutelati dal Conapo. Più nel merito, a prescindere dalla natura fiduciaria o meno degli incarichi di capo turno e vice, il conferimento è dettato dal regolamento approvato nel 2019, per cui le valutazioni espresse dal comandante poste a base del punteggio “appaiono del tutto apodittiche ed improprie”. In particolare, segnalano i giudici, “il comportamento ‘zelante e pignolo’ non può essere ritenuto di per sè sintomo di mancanza di diligenza in servizio e presentare una connotazione negativa tanto più in carenza di contestazioni”.

Anche “le considerazioni circa lo ‘scarso controllo dello stress’ risultano del tutto soggettive e immotivate”, così come l’avvalersi dell’apporto dei colleghi. In ogni caso le valutazioni del comandante circa l’inopportunità del conferimento dell’incarico di capo turno a rappresentante sindacale “si mostrano del tutto discriminatorie e lesive del diritto di ogni lavoratore di ricoprire tale incarico”. Zangoli ha poi presentato domanda anche per il conferimento dell’incarico già ricoperto di vice oltre che di capo turno, per cui “il mancato conferimento poggia su di un falso presupposto”. I giudici non accolgono però la domanda risarcitoria e dispongono la compensazione delle spese di lite.

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini