Rimini, il Tar dà ragione al Comune su chiusura struttura dell'associazione Le Giuggiole
Il provvedimento fu motivato, dall'amministrazione comunale, dall'assenza delle necessarie autorizzazioni
Il Tar dell'Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dall'associazione dilettantistica sportiva Le Giuggiole, a capo di una struttura, per i servizi ludico ricreativi, situata nell'entroterra riminese, che era stata chiusa dall'amministrazione comunale, con erogazione di una sanzione di 8000 euro. Un provvedimento motivato, dalla stessa amministrazione, dall'assenza delle necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale 19 del 2016 (ad esempio gli obblighi vaccinali richiesti per i bambini frequentanti la struttura, in base a quanto disposto dall'articolo 6).
Contro l'ordinanza del comune, l'associazione aveva inoltrato due domande di sospensiva. La prima respinta dal Tar dell'Emilia Romana, la seconda accolta dal Consiglio di Stato. Ieri (lunedì 7 febbraio) è giunta la sentenza del merito da parte del Tar, come comunicato in una nota dall'amministrazione comunale.
La sentenza ha evidenziato: "In base a tale ragionamento non appare sostenibile la tesi di un'attività esclusivamente sportivo-motoria in ambiente naturale, in quanto l'Ente locale ha correttamente rilevato che la periodicità (da settembre a giugno) gli orari di frequenza (fino a 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), il consumo del pasto, la modalità di allestimento degli spazi interni inducono a qualificare l'attività concorrente svolta come di tipo educativo/didattico, seppur sperimentale. Per quest'ultima, la DGR 1564/2017 sui "servizi integrativi" ovvero sperimentali specifica la necessità di un progetto pedagogico (par. 1.5, così come l'art. 6 della L.r. 19/2016 già riportato)…" . Sempre la sentenza del Tar ribadisce come il Comune non abbia escluso "la possibilità di esercitare l'attività entro la cornice normativa vigente, indicando il percorso per la sua regolarizzazione".
17.5°