Cassazione: inammissibili i ricorsi dei balneari riminesi sulle proroghe delle concessioni
Le Sezioni unite: “Manca la legittimazione, non avendo partecipato al giudizio originario”
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da 22 società balneari di Rimini contro la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che aveva bocciato le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 e sancito l’obbligo di procedere con gare pubbliche per l’assegnazione delle spiagge.
Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, le Sezioni unite hanno stabilito che i ricorrenti non avevano partecipato al giudizio amministrativo originario e, per questo motivo, non risultano legittimati a impugnare la decisione davanti alla Suprema corte per difetto di giurisdizione.
I gestori contestavano la sentenza del Consiglio di Stato sostenendo che avesse di fatto introdotto nuove norme, in contrasto con il quadro legislativo nazionale sulle concessioni, e che avesse inciso anche su successive proroghe disposte dal legislatore.
La Cassazione ha però ricostruito l’evoluzione normativa della materia, ricordando le proroghe previste fino al 2033 dalla legge di Bilancio 2019, la successiva decisione dell’Adunanza plenaria che ha imposto la disapplicazione delle norme incompatibili con il diritto europeo e la scadenza fissata al 2023, poi più volte modificata da interventi legislativi.
Per le Sezioni unite, la mancata partecipazione al giudizio originario esclude qualsiasi lesione diretta e attuale del diritto dei ricorrenti: il timore di effetti sui futuri procedimenti non è sufficiente a fondare l’impugnazione, poiché il vincolo del precedente opera solo in via interpretativa e non determina un pregiudizio immediato.
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