Spiagge aperte di notte sempre piu' vicine? Dichiarazione dell'Assessore Galli

Vivere la spiaggia di notte: una opportunita’ sempre piu’ vicina. Cosi’ l’assessore provinciale al Turismo Fabio Galli. La legge 15/12/2011 n. 21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, potrebbe aprire l...

A cura di Redazione
09 gennaio 2012 11:14
Spiagge aperte di notte sempre piu' vicine? Dichiarazione dell'Assessore Galli -
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Vivere la spiaggia di notte: una opportunita’ sempre piu’ vicina. Cosi’ l’assessore provinciale al Turismo Fabio Galli. La legge 15/12/2011 n. 21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, potrebbe aprire le porte a nuovi usi dell’arenile. “. Il tema della fruizione notturna della spiaggia ora proibita, ad esempio, non è più una discussione accademica, ma diventa un orizzonte vicino” dice Galli “sul quale come territorio riminese abbiamo il dovere di attrezzarci e magari progettare un modello condiviso”.

Di seguito la nota stampa dell’Assessore al Turismo della Provincia di Rimini, Fabio Galli:

Sulla Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 è stata pubblicata la  Legge 15 dicembre 2011, n. 21 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010) che formalmente recepisce con qualche mese di ritardo una specifica direttiva europea sulla quale si era aperta una procedura di infrazione verso l’Italia, ma nella sostanza pianta robusti e nuovi paletti normativi riguardo un tema caldissimo anche dalle nostre parti quale le concessioni demaniali marittime. Come si può vedere nel dettaglio dall’articolo 11 della nuova legge, il Governo si dà tempo 15 mesi (dunque entro aprile 2013) per adottare un decreto legislativo incardinato su precisi principi direttivi. Eccone alcuni:

–          stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, anche proporzionato all’entità degli investimenti;

–          prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto  dei principi di concorrenza, di libertà  di  stabilimento,  di  garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

–          individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;

–          prevedere criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei casi  di  revoca  della  concessione  demaniale,  nei  casi  previsti dall’articolo 42 del codice della navigazione;

–          stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione  di  decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso  in caso di vendita o di affitto delle aziende

E’ chiaro che nel recepire la legge comunitaria sulla libera concorrenza, il legislatore italiano abbia tenuto in debito conto gli investimenti fatti dagli operatori attuali. Ma è nel successivo comma 6 che vengono introdotte novità che potenzialmente potrebbero modificare sensibilmente il modello di fruizione dell’arenile, così com’è tuttora. “Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono  essere poste limitazioni  di  orario  o  di  attività,  diverse  da  quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attività ludico ricreative,  l’esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico.  Fermo restando quanto previsto  dall’articolo  6,  comma  2-quinquies,  del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività  di  intrattenimento musicale e di  svago  danzante  ivi  previste  non  sono  soggette  a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di  espletamento e nell’utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni.”.

A una prima lettura, ovviamente da approfondire, appare chiaro come venga eliminato il criterio della stagionalità (apertura da aprile a settembre) e degli orari di esercizio diversificati rispetto al resto del territorio comunale per le attività accessorie degli stabilimenti balneari.  Sapendo bene, peraltro, che proprio sul tema degli orari, il Governo ha già emanato disposizioni per la loro totale liberalizzazione ’24 ore su 24’. Non solo: nella legge si parla esplicitamente di ‘intrattenimenti musicali e danzanti’, facendo intuire l’incrinatura delle ‘colonne d’Ercole’ del ballo sulla spiaggia, attività addirittura ‘non soggette a limitazioni nel numero di eventi’.

E’ palese come il prossimo decreto legislativo, se ispirato a queste direttive (e non c’è alcun motivo per credere che non sia così), porterebbe a una vera e propria rivoluzione nell’utilizzo della spiaggia, al di là della vexata quaestio dei bandi per l’assegnazione. Il tema della fruizione notturna della spiaggia ora proibita, ad esempio, non è più una discussione accademica, ma diventa un orizzonte vicino sul quale come territorio riminese abbiamo il dovere di attrezzarci e magari progettare un modello condiviso che- a fronte di assolute garanzie sul fronte della sicurezza e del rispetto ambientale- possa rilanciare sul fronte dell’innovazione, dell’accoglienza 12 mesi all’anno, del turismo giovanile. Come più volte ho detto in passato, la Provincia di Rimini dà la propria disponibilità affinché si approcci per tempo un problema che- se affrontato con equilibrio e intelligenza- potrebbe trasformarsi in nuova opportunità di sviluppo, di ricchezza e di promozione per l’intero tessuto socioeconomico. A patto che prevalga la voglia di guardare avanti piuttosto che voltarsi indietro: in ogni caso 15 mesi passano in fretta ”.

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