Tar dà ragione al Comune di Rimini: nessun controllo sulla ditta che fa stand, detenuta all'80% da Italian Exhibition Group

Tar respinge il ricorso dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

04 luglio 2023 13:42
Tar dà ragione al Comune di Rimini: nessun controllo sulla ditta che fa stand, detenuta all'80% da Italian Exhibition Group - Fiera di Rimini (foto di repertorio)
Fiera di Rimini (foto di repertorio)
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Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dall’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) contro i piani di razionalizzazione periodica 2021 della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Romagna.

La vicenda riguarda sostanzialmente il possesso, da parte di Italian Exhibition Group, dell’80% del capitale azionario di Prostand, ditta che si occupa di allestimento di stand e di organizzazione di eventi.

Secondo il parere dell’Agcm, queste partecipazioni dovevano essere dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici.

In particolare Comune e Provincia di Rimini, nonché Camera di Commercio, secondo l’Agcm avrebbero esercitato “un controllo pubblico congiunto” su Rimini Congressi e quindi, indirettamente, su Italian Exhibition Group e Prostand. Un’ipotesi respinta dal Tar.

Tar: “No modifiche dell’oggetto sociale di Italian Exhibition Group”

In attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia e nonostante la recente pronuncia difforme del Consiglio di Stato, il Tar non si è discostato dall’orientamento già espresso in numerose sentenze, attraverso cui aveva già respinto, sulla base di articolate argomentazioni, tutte le numerose precedenti impugnative proposte dall’Agcm.

La norma in materia inoltre ammette testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale “prevalente” e non già “esclusivo” la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e quindi consente a tali società di svolgere attività complementari (tra le quali l’attività di allestimento di stand fieristici) purché non in via prevalente.

La lettura restrittiva sostenuta dall’Autorità appare “irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma”.

Infine l’attività fieristica rientra in un contesto concorrenziale nel quale è “pienamente condivisibile l’assunto della società IEG secondo cui alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse”.

Il giudice di primo grado ha dunque confermato ancora una volta le tesi da sempre sostenute dai tre soci pubblici di Rimini Congressi cioè che Rimini Congressi non è una società “a controllo pubblico congiunto”, che I.E.G. (e quindi Prostand) non è una “partecipazione societaria indiretta” per i tre soci pubblici di RC dunque non sussistono motivi che impongano a IEG di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite in quanto non si ravvisa una lesione della concorrenza,

Quindi non sussistono motivi, per IEG, per modificare il proprio oggetto sociale statutario.

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