Rimini, ferie non godute ai supplenti: il Tribunale condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare

La sentenza riconosce il diritto al pagamento delle ferie maturate da un docente con contratti fino al 30 giugno

A cura di Michela Alessi Redazione
25 ottobre 2026 11:41
Rimini, ferie non godute ai supplenti: il Tribunale condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare -
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Oltre sei sentenze, depositate tra aprile e settembre 2026 dai Tribunali di Milano, Arezzo, Firenze, Verona, Rimini e Bergamo, hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare le ferie non godute a docenti con supplenze fino al 30 giugno. Le cause sono state seguite dagli avvocati Edoardo e Amedeo Stoppa, che hanno raccolto tutte le sentenze ottenute dallo Studio Legale Stoppa sul tema.

Perché sono rilevanti

Le sentenze di Verona, Rimini e Bergamo sono tra le prime arrivate dopo le decisioni della Corte di Cassazione di maggio 2026 (n. 16525, 16530 e 18590), che hanno cambiato il modo di calcolare le ferie dei supplenti: le vacanze di Natale e Pasqua si considerano in genere ferie godute.

Nonostante questo, i tribunali continuano a riconoscere ai docenti i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, quando la scuola non li ha invitati per iscritto a fare le ferie avvisandoli che altrimenti le avrebbero perse, e le festività soppresse.

La prescrizione è di dieci anni: si possono chiedere anche anni scolastici lontani (a Rimini dal 2018/19, a Verona dal 2018/19).

I tempi possono essere brevi: a Rimini, dal deposito del ricorso (luglio 2026) alla sentenza (22 settembre 2026), sono passati poco più di due mesi.

Le sei sentenze

Tribunale

Data

Anni scolastici

Riconosciuti

Milano, n. 2041/2026

17 aprile 2026

3

4.733 euro lordi

Arezzo

12 maggio 2026

Più anni

9.862,12 euro

Firenze, n. 1255/2026

15 maggio 2026

1 (2021/22)

748,31 euro lordi

Verona, n. 634/2026

17 settembre 2026

5 (dal 2018/19)

1.695,17 euro lordi

Rimini, n. 509/2026

22 settembre 2026

5 (dal 2018/19)

Da calcolare sui giorni

Bergamo, n. 1065/2026

23 settembre 2026

4 (dal 2020/21)

1.202,26 euro

Agli importi si aggiungono interessi (e, dove previsto, rivalutazione). In tutte le cause le spese legali sono state poste a carico dell’amministrazione.

Le singole decisioni

Milano – Tre anni di supplenze fino al 30 giugno: riconosciuti 4.733 euro lordi, comprese le festività soppresse; il giudice ha fissato il valore di un giorno di ferie in 60,69 euro lordi per una cattedra di 18 ore.

Arezzo – Sentenza di poco precedente alla Cassazione: il Ministero non aveva provato né il pagamento né l’avviso sulla perdita delle ferie. Riconosciuti 9.862,12 euro, oltre agli interessi.

Firenze – Un solo anno scolastico: scalate le sospensioni delle lezioni, sono stati comunque pagati i giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno e le festività soppresse (748,31 euro lordi).

Verona – Docente di scuola primaria, cinque anni scolastici: respinta l’eccezione di prescrizione, applicata la Cassazione 2026; il part-time riduce i giorni solo se verticale e scritto nel contratto. Riconosciuti 1.695,17 euro lordi.

Rimini – Cinque anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24: applicata la Cassazione 2026, condannata l’amministrazione a pagare le ferie non godute con il maggiore importo tra interessi e rivalutazione. Decisa in poco più di due mesi.

Bergamo – Quattro anni scolastici: respinta la prescrizione di cinque anni chiesta dal Ministero; riconosciuti 1.202,26 euro.

Chi può chiederle

Possono chiedere il pagamento i docenti che hanno avuto supplenze fino al 30 giugno negli ultimi dieci anni, anche se oggi sono di ruolo. Ogni caso va valutato sui propri contratti. Le informazioni su come funziona il ricorso per le ferie non godute sono sul sito dello Studio.

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