Emanata l’ordinanza balneare 2010

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E’ stata emanata dal Comune di Rimini l’ordinanza integrativa dell’ordinanza balneare 1/2010 della Regione Emilia Romagna. Sul litorale riminese la fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è in particolare larga:

·nella zona di Rimini Nord (dal confine con il Comune di Bellaria al porto Canale) 5 metri lineari;

·nella zona di Rimini Sud (dal porto canale al confine con il Comune di Riccione) 15 metri lineari con l’obbligo dei concessionari, qualora l’area in concessione confini con la fascia di libero transito, di installare i pali delle strutture d’ombreggio a non meno di 10 metri lineari dalla fascia di libero transito.

Ai concessionari per l’attività di locazione di imbarcazioni e natanti è consentito installare nella fascia di libero transito, in sostituzione degli ombrelloni, gazebo aperti della superficie massima di 10 mq. Con il consenso dei concessionari degli stabilimenti balneari, potranno inoltre porre tubazioni e canaline per l’erogazione di acqua ed energia elettrica.

Le distanze tra i paletti dell’ombrellone o di altri sistemi d’ombreggio:

· nella zona di Rimini Nord (dal confine con il Comune di Bellaria al deviatore Marecchia) 4,3 metri lineari tra le file e 2,80 tra ombrelloni sulla stessa fila;

· nella zona di Rimini Sud (dal Deviatore Marecchia al confine con il Comune di Riccione) 3,8 metri lineari tra le file e 2,50 tra ombrelloni sulla stessa fila.

Le distanze minime devono essere rispettate anche tra gli ombrelloni installati a confine tra stabilimenti balneari. Conformemente a quanto stabilito dall’ordinanza regionale, i concessionari di stabilimento balneare devono delimitare il fronte a mare dell’area in concessione con la plancia che riporta il significato delle bandiere di segnalazione, o altro elemento riconoscibile.

Nella fascia di spiaggia a confine con la battigia in concessione per strutture o stabilimenti balneari è possibile la collocazione di sdrai e lettini senza alcuna limitazione, nonché l’installazione di strutture di ombreggio con densità pari a 1 ombreggio ogni 30 mq di superficie di fascia.

Sull’area in concessione, i concessionari di stabilimento balneare possono posizionare impianti interrati di adduzione e distribuzione dell’energia elettrica, del gas, d’illuminazione e dell’acqua nonché impianti di videosorveglianza e fotovoltaici.

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